la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55,  gia'
sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1986, n.
54, e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 1.
 
   1.  A decorrere dal 1› gennaio 1991 il contributo mensile a carico
del bilancio del Consiglio regionale per le  spese  di  funzionamento
dei gruppi consiliari erogato ai sensi dell'articolo 17 dello statuto
della Regione Lazio e' determinato:
    1)  da  una  quota  fissa  di  L.  1.500.000  per ciascun gruppo,
qualunque sia la consistenza numerica;
    2) da una quota variabile pari a L. 600.000 per ogni  consigliere
regionale facente parte del gruppo".