la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55, gia' sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 54, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991 il contributo mensile a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari erogato ai sensi dell'articolo 17 dello statuto della Regione Lazio e' determinato: 1) da una quota fissa di L. 1.500.000 per ciascun gruppo, qualunque sia la consistenza numerica; 2) da una quota variabile pari a L. 600.000 per ogni consigliere regionale facente parte del gruppo".